Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO “CONFAMMINISTRARE ITALIA”

Associazione Nazionale Amministratori e Gestori Immobiliari

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione.

1. E’ costituita la CONFAMMINISTRARE ITALIA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI E GESTORI IMMOBILIARI – volontaria, senza fini di lucro, quale ente non commerciale, con sede in Bologna, Via Marconi 6/2, cui sono iscritte tutte le Associazioni Provinciali, autorizzate, che riportano il titolo ed utilizzano il marchio Confamministrare debitamente registrato.

2. La CONFAMMINISTRARE ITALIA, altresì, iscrive in via diretta anche persone fisiche, società ed enti che vogliono associarsi affinché gli interessi di tutti i professionisti operanti nell’amministrazione dei Condomini e nella Gestione degli immobili vengano tutelati e sostenuti mediante attività di studio e ricerca.

 

Art. 2 – La natura dell’associazione ed i suoi scopi.

1. La CONFAMMINISTRARE è un’associazione d’utilità e promozione sociale senza fini di lucro, apartitica e democratica, che persegue finalità di solidarietà sociale. I suoi scopi statutari sono quelli di rappresentare e tutelare, sia individualmente sia collettivamente, gli interessi di tutti i professionisti operanti nell’amministrazione e la gestione del Settore Condominiale e dei gestori di immobili così come regolato dalle Leggi 220/2012 e 4/2013 (Amministratori Condominiali, Società di Gestione Immobiliare, Network del settore, ecc.). L’Associazione intende intervenire in tutti i settori ove detti operatori sono presenti, assistendoli nei rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati tramite convenzioni a condizioni vantaggiose nell’intento di poter in questo modo confrontare liberamente le rispettive esigenze, le aspettative e gli intenti e/o problematiche, allo scopo di raggiungere, più facilmente per tutti, la possibilità di ottenere comportamenti e condizioni eque per le parti coinvolte, nella massima concordia raggiungibile fra tutti gli interessati. E’ esclusa ogni altra attività diversa, ad eccezione di quelle direttamente connesse a tali scopi e cioè:

a. favorire il contenimento dei prezzi e la qualità dei servizi;

b. combattere le prevaricazioni o gli abusi tutelando gli operatori del settore, anche mediante la creazione di appositi servizi a loro dedicati e/o favorendo l’adesione degli stessi ad enti, società, network e associazioni a tutela degli amministratori e gestori di immobili;

c. ricercare e realizzare le condizioni affinché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconoscibili agli amministratori e gestori condominiali ed immobiliari, consentendo loro di presentare, con il tramite dell’associazione, le proprie esigenze e/o aspettative agli organi governativi ed amministrativi coinvolti nella vita Condominiale;

d. “educare”, informare ed indirizzare anche i Clienti-Condomini con appositi servizi di informazione, consulenza ed assistenza, sia a tutela dei loro interessi, sia nell’intento di poter meglio comprendere le rispettive esigenze, sia proprie quindi, che quelle degli altri operatori del settore, così come le eventuali problematiche da questi ultimi incontrate nello svolgimento della loro attività; conseguimento del riconoscimento/accreditamento presso il MIUR e presso le altre istituzioni nazionali e sovranazionali (europee in particolare) e presso tutti gli altri enti di formazione accreditati dallo Stato e dagli altri organismi nazionali e sovranazionali al fine di poter partecipare e realizzare progetti formativi ed educativi nazionali e nell´ambito europeo (come ad esempio ´Alternanza scuola-lavoro);

e. fornire, anche tramite vie privilegiate e convenzionate, assistenza stragiudiziale e tutela, anche legale, dei diritti degli amministratori e gestori condominiali;

f. sviluppare attività culturali, di beneficenza e di solidarietà anche attraverso la raccolta fondi;

g. organizzare eventi, convegni, conferenze, dibattiti, fiere o parteciparvi, anche in collaborazione con network specializzati, altre associazioni del settore e di rappresentanza della proprietà immobiliare, con particolare riferimento a Confabitare, che già oggi ospita presso le proprie sedi gli Amministratori associati a Confamministrare, che gestiscono lo “Sportello Condominiale”;

h. promuovere e diffondere pubblicazioni e mezzi multimediali, anche periodici, sui problemi del Condominio e della tutela dei diritti dei Condomini e delle attività legate alla gestione degli edifici o riguardanti l’attività sociale dell’associazione;

i. gestire centri di incontro che favoriscano l’interscambio di informazioni e pareri fra gli associati e i Cittadini. Tale funzione potrà essere svolta in via preferenziale in collaborazione con le sedi locali di Confabitare e di altre associazioni della proprietà edilizia, nonché tramite seminari o dibattiti fra i rappresentanti delle diverse categorie coinvolte, oltre che tramite convenzioni con enti, società o professionisti esterni specifici del settore e strutture organizzate dello specifico ramo;

j. intrattenere relazioni di scambio, cooperazione e collaborazione con altre associazioni, ordini, albi o enti rappresentativi del settore;

k. mettere in pratica qualsiasi iniziativa od organizzazione tendente a rendere la vita Condominiale la più tranquilla possibile e nella massima concordia ottenibile;

l. coadiuvare l’attività professionale degli associati tramite particolari convenzioni o partnership con network specializzati del settore, , che rendano fruibili strumenti informatici o di altra natura, idonei a garantire più facilmente una miglior assistenza alla clientela, facilitandone l’accesso e l’eventuale affiliazione;

m. sviluppare strumenti informatici, quali quelli tecnologicamente già a disposizione grazie ai social network presenti in Internet, idonei a garantire agli associati immediata e quotidiana informazione sulle novità normative, burocratiche e giuridiche, nonché strumenti di interscambio, sviluppo e confronto sugli argomenti d’attualità professionale e sugli strumenti volti ad una più semplice realizzazione degli strumenti idonei a rendere ai clienti il miglior ed efficiente servizio;

n. valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;

o. promuovere la formazione iniziale e permanente, obbligatoria, dei propri iscritti, tramite corsi e convegni formativi specifici, organizzati anche in collaborazione con altre associazioni, scuole o altre realtà organizzate rappresentative del settore, quali i network, già in precedenza accennati, che possano garantire conoscenze anche strumentali professionali o manageriali;

p. fornire assistenza e consulenza legale in tutti i settori in cui opera l´associazione avvalendosi di professionisti e consulenti di propria fiducia anche esterni.

q. promuovere forme di garanzia a tutela dell´utente, tra cui l´attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell´art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all´attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti; tali sportelli verranno attivati immediatamente, in sinergia e collaborazione con le sedi locali di Confabitare e dei Consumatori, in rappresentanza ed a garanzia degli utenti;

r. attivare il procedimento necessario affinché l´Associazione divenga rappresentativa a livello ministeriale e venga convocata ai tavoli delle parti sociali nelle materie attinenti agli scopi associativi. 

2. L´Associazione, per realizzare gli scopi primari, potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e fideiussorie necessarie o utili con riferimento all’oggetto sociale.

3. L´Associazione è disponibile ad accogliere al suo interno altre eventuali Associazioni che si riconoscono nelle finalità e negli interessi espressi dal presente Statuto o che siano comunque rappresentative di categorie dallo stesso Statuto richiamate; la stessa associazione potrà decidere, su delibera della Direttivo Nazionale, di aderire, pur mantenendo la propria autonomia, ad eventuali forme aggregate con altre associazioni. Le sedi Regionali, Provinciali e Locali (eventualmente anch’esse costituite in Associazioni autonome con vincolo di aderenza alla Associazione Nazionale) dovranno rispettare il Regolamento e le Direttive del Coordinamento Nazionale di CONFAMMINISTRARE, rispettando gerarchicamente gli organi nazionali eletti.

 

TITOLO II

IL SISTEMA CONFAMMINISTRARE ITALIA:

ADESIONE ED ESCLUSIONE; AUTONOMIA DEGLI ADERENTI, ARTICOLAZIONE; UTILIZZO MARCHIO CONFAMMINISTRARE.

Art. 3 – Articolazione del sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA

1. CONFAMMINISTRARE ITALIA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza degli amministratori di condominio e dei gestori immobiliari,

2. Il Sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA si articola su tre livelli:

- ASSOCIAZIONI PROVINCIALI o unità di primo livello;

- CENTRI DI COORDINAMENTO REGIONALE o unità di secondo livello, ove necessari;

- CONFAMMINISTRARE ITALIA, confederazione di associazioni provinciali, che ha carattere di vertice nazionale.

3. Ogni associato, con il tesseramento, valido su tutto il territorio nazionale, è titolare del rapporto associativo con l’intero sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA ed ha diritto a valersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

4. Ogni associato potrà rinnovare la propria tessera indipendentemente dal luogo dove il tesseramento iniziale è stato fatto.

5. Le singole Associazioni Provinciali, aderendo al presente Statuto, s’impegnano sia ad attenersi alle indicazioni nazionali sia a fornire annualmente alla sede nazionale l’aggiornamento dei propri iscritti. La gestione del servizio di tesseramento potrà essere eseguita anche a livello centralizzato nazionale, mediante strumenti informatici; in questo caso, rimane comunque di esclusiva competenza delle Associazioni Provinciali il rispetto delle normative in materia di Privacy, nonché l’obbligo di dotarsi dei prescritti consensi da parte dei tesserati, esonerando in tal modo la Sede Nazionale da ogni responsabilità in merito.

6. La Giunta Esecutiva Nazionale, e per essa il Presidente Nazionale, può creare rapporti di partenariato, aggregazione, affiliazione, ulteriore confederazione, ferma restando l’indipendenza economica e funzionale del sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA nel rispetto dei principi dell’associazione rappresentati in questo Statuto.

7. Possono aderire al Sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA anche organizzazioni esterne o organizzazioni che sono diretta emanazione della Confamministrare medesima e che svolgono servizi complementari in ambito immobiliare, ferma restando l’indipedenza economica, organizzativa e strumentale della CONFAMMINISTRARE ITALIA, nel rispetto dei principi del presente Statuto. 

8. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere instaurati anche direttamente dai Presidenti delle Associazioni Provinciali, per quanto di competenza del proprio ambito provinciale di appartenenza, nel rispetto dei principi del presente Statuto e previa comunicazione alla Direttivo Nazionale ed al Presidente Nazionale.

9. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione viene data adeguata informativa al sistema Confamministrare, anche a mezzo stampa, sito web ed ogni forma di comunicazione.

10. Ogni Confamministrare Territoriale non potrà al suo interno fare distinzione fra i soci dando a loro competenze, diritti e doveri differenziati e sarà rappresentativa del territorio nelle forme e nei modi riportati nel presente statuto

11. Confamministrare garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l´osservanza dei principi deontologici e di condotta (anche ai sensi dell´art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), che fanno parte integrante del presente statuto, seppur riportati in documento separato e modificabile e/o aggiornabile con la maggioranza qualificata dei voti degli associati riuniti in congresso ordinario o straordinario, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all´effettivo raggiungimento delle finalità dell´associazione tramite idoneo centro studi al quale saranno chiamati a far parte associati di provata conoscenza ed esperienza, ma anche consulenti esterni di provata esperienza nel settore.

12. Ogni modifica al codice di condotta e ogni integrazione degli appartenenti al consiglio direttivo e al centro studi verrà pubblicato nel sito web dell’associazione, così come gli altri elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Sul sito dell’associazione verranno altresì pubblicati gli elenchi dei soci.

13. Associati e dirigenti nazionali e locali dovranno impegnarsi al rispetto del codice deontologico e a vigilare che lo stesso venga altresì rispettato dagli altri associati e/o dirigenti; il mancato rispetto di tale codice sarà causa di segnalazione al comitato nazionale dei probiviri che, riunitosi entro 30 giorni dalla segnalazione, anche tramite gli strumenti informatici disponibili, sentite le parti, con la maggioranza di almeno il 50% dei voti dei propri membri potrà eventualmente decidere sanzioni disciplinari o addirittura l’immediato allontanamento dall’associazione dell’associato che abbia violato il medesimo codice sottoponendo immediatamente e non oltre 8 giorni dalla decisione la questione al direttivo nazionale per gli atti del caso così come previsto dal presente statuto, notizia dell’allontanamento dall’associazione dovrà essere fornita agli utenti per mezzo degli organi di informazione informatici e di quelli tradizionali più radicati sul territorio.

 

Art. 4 – Modalità di adesione ed esclusione delle Associazioni Confamministrare a CONFAMMINISTRARE ITALIA – Poteri disciplinari -

1. L’Associazione CONFAMMINISTRARE ITALIA è costituita da tutte le Associazioni Provinciali che abbiano aderito a tempo illimitato, con decisione del proprio organo deliberante, al presente Statuto, accettando espressamente tutte le norme in esso contenute, nonché gli scopi ed i principi ivi previsti.

2. Prima della stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione provinciale, i soci fondatori dovranno far pervenire idonea domanda di accettazione alla sede nazionale.

3. Le Associazioni Provinciali devono essere costituite previa autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente Nazionale, sentito il Segretario Generale e il Presidente Regionale.

4. Nella loro costituzione le Associazioni Provinciali devono:

• osservare il presente Statuto;

• adempiere alle obbligazioni derivanti dall‘adesione alla federazione;

• versare le quote alla Tesoreria Nazionale.

5. Le Associazioni Provinciali, con l’adesione, acconsentono all’adozione dei seguenti documenti che saranno predisposti dalla Giunta esecutiva nazionale e approvati dalla Direttivo Nazionale: il regolamento attuativo del presente Statuto, ivi compreso il regolamento elettorale, il Codice Etico, il regolamento per la formazione ai sensi delle Leggi 4/2003 e 220/2012 e s.m.i., il regolamento attuativo sul marchio Confamministrare, il regolamento di Attività di Audit e Social Media Policy di CONFAMMINISTRARE ITALIA.

6. Per ogni Provincia Italiana si potrà costituire una sola Associazione Provinciale; in caso di fusione di due Provincie occorrerà entro un anno procedere alla fusione delle due Associazioni Provinciali; in caso di scorporo di una Provincia, l’Associazione esistente entro un anno avrà diritto di scegliere in quale ambito operare nella nuova configurazione territoriale. Le Associazioni Provinciali si impegnano ad inserire tali previsioni all’interno del proprio Statuto o a prevederle in apposita delibera del Direttivo.

7. Nell’ambito dello spirito di partecipazione democratica alla vita associativa, ogni singola Associazione Provinciale inoltrerà alla sede Nazionale una breve Relazione annuale sulle attività svolte nel proprio territorio, impegnandosi altresì a partecipare alle Assemblee ed alle Convention Nazionali. Eventi questi ultimi che contraddistinguono CONFAMMINISTRARE ITALIA rispetto alle altre associazioni di categoria e che ne caratterizzano il principio democratico di libera espressione delle idee e tematiche tutte relative al mondo dell’abitare.

8. A seguito del rilascio dell’autorizzazione scritta da parte del Presidente Nazionale, essa diventerà definitiva laddove non intervenga un espresso rigetto da parte del Direttivo Nazionale riunitosi come da Statuto, nei successivi 30 giorni. Una volta divenuta definitiva, la neocostituita Associazione Provinciale è tenuta a corrispondere alla Tesoreria Nazionale la quota associativa, nella misura stabilita dalla Direttivo Nazionale. In caso di ripensamento da parte della neocostituita Associazione Provinciale, la quota associativa non potrà comunque essere restituita.

9. Contro l’eventuale rigetto, che dovrà essere motivato, può essere proposto ricorso all’Assemblea Nazionale, che decide in via definitiva. La domanda può essere riproposta una volta eliminati i motivi ostativi.

10. Le Associazioni territoriali devono essere denominate “CONFAMMINISTRARE (NOME DELLA PROVINCIA) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI E GESTORI IMMOBILIARI” e possono essere correttamente identificate con la denominazione di “Confamministrare” necessariamente accompagnata dal nome della provincia (o eventuale altra dizione territoriale) dove andrà ad operare.

11. Le Associazioni territoriali devono essere dotate di uno Statuto che richiami i principi dello Statuto di CONFAMMINISTRARE ITALIA e che ne regoli il loro funzionamento in modo democratico.

12. Lo Statuto Provinciale e/o territoriale stabilisce le attività degli organi associativi, a cui possono accedere liberamente gli associati ed i cui provvedimenti e deliberati possano essere esaminati e controllati da ogni socio in modo semplice, al fine di verificare la realizzazione dei programmi e dei progetti presentati ed approvati dall’organo collegiale rappresentativo. Lo statuto delle singole Associazioni deve altresì garantire agli associati il libero accesso ai servizi e la partecipazione attiva alla vita associativa.

13. Tutte le azioni, a partire dalle modifiche dello Statuto, alla stipula di Convenzioni, alla organizzazione di convegni o eventi formativi, dovranno essere comunicate alla sede nazionale per una migliore fruizione e diffusione anche alle altre sedi provinciali.

14. Ogni socio deve essere messo nelle condizioni di partecipare, intervenire, segnalare criticità o errori e proporre nuove idee per una migliore azione sindacale e per una corretta erogazione dei servizi.

15. Le singole Associazioni territoriali sono tenute al pagamento della quota associativa annua nella misura e nei termini stabiliti dalla Direttivo Nazionale. Il suo pagamento determinerà l’automatico rinnovo della qualità di Associazione territoriale confederata a Confamministrare Italia, mentre il mancato pagamento per due anni consecutivi determinerà automaticamente la caducazione dal Sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA, con obbligo dell’Associazione inadempiente a non utilizzare più il logo, il marchio e l’immagine tutta della Confamministrare.

16. Le Associazioni Provinciali, con l’adesione, sono autorizzate ad utilizzare il marchio, nonché l’immagine Confamministrare, a condizione che:

a) abbiano adempiuto alla registrazione dello Statuto Provinciale e siano in regola con le Leggi ora per ora vigenti in materia di associazionismo;

b) rispettino il contenuto del presente Statuto, dei regolamenti, del codice etico e di ogni regolamento che verrà elaborato, nonché la disciplina di utilizzo del marchio depositato ed i diritti in capo all’avente diritto;

c) ottemperino alla contribuzione a CONFAMMINISTRARE ITALIA, con il versamento delle quote associative richieste dalla Direttivo Nazionale, come di seguito previsto.

17. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità tre mesi prima della data di convocazione dell’organo elettivo. La morosità comporta, in ogni caso, la decadenza dell’uso del marchio, della rappresentanza territoriale e delle cariche confederali a decorrere dal mancato pagamento per due anni consecutivi della quota dovuta.

18. Le Associazioni Provinciali possono fruire dei servizi e dell’assistenza tecnica e professionale del sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA.

19. Ogni Confamministrare Provinciale utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate, per la gestione del progetto, da CONFAMMINISTRARE ITALIA.

20. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di recesso dell’Associazione Provinciale dalla CONFAMMINISTRARE ITALIA, da assumere in sede di assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei rispettivi associati di appartenenza. Il recesso, una volta assunto, andrà comunicato alla CONFAMMINISTRARE ITALIA con preavviso di sei mesi, a mezzo PEC o raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso è inibito alle Associazioni Provinciali qualunque utilizzo del marchio/denominazione Confamministrare.

21. In caso di grave inadempienza da parte di una sede Provinciale e/o di reiterato mancato rispetto del presente Statuto e/o del grave ritardo od omissione nel pagamento delle quote alla tesoreria nazionale, il Direttivo Nazionale, sentiti il Presidente Nazionale, l’Associazione interessata, il Segretario Generale Nazionale, il Tesoriere Nazionale, potrà disporre, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, provvedimenti disciplinari a carico dell’Associazione Provinciale inadempiente, che a seconda del caso e della gravità specifiche, consisteranno in:

• diffida;

• avvertimento;

• esclusione;

• commissariamento.

22. Il Direttivo Nazionale è competente a deliberare, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, l’esclusione di un’Associazione Provinciale e/o aderente nel caso in cui venga accertato un comportamento che rechi palese nocumento all’immagine e al nome della Confamministrare oppure agli scopi dell’Associazione o un’attività grave, in contrasto con lo Statuto o il Regolamento di Attuazione. In alternativa all’esclusione, il Direttivo Nazionale, con la medesima maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, può altresì decidere il Commissariamento dell’Associazione Territoriale interessata. L’eventuale commissariamento non fa venir meno l’autonomia patrimoniale e giuridica della sede territoriale commissariata.

23. L’esclusione o il Commissariamento verranno comunicati con lettera raccomandata o PEC, e saranno efficaci, salvo situazioni d’urgenza motivate, 30 giorni dopo il ricevimento (o consegna della PEC). Nel corso di questi 30 giorni, l’Associazione Provinciale e/o aderente ha diritto di ricorrere avanti al Collegio dei Probiviri, al quale è attribuita la competenza esclusiva a decidere sulle controversie tra l’Associazione federale e le singole Associazioni territoriali. Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà entro 30 giorni dalla richiesta, decidendo secondo equità e senza l’obbligo di rispettare alcuna regola rituale, eccettuato l’obbligo di far articolare all’Associazione Provinciale ed all’Associazione federale le loro rispettive ragioni. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio.

24. In caso di esclusione definitiva, all’Associazione interessata è inibito l´uso della denominazione, della sigla e del marchio nonché immagine Confamministrare, fermi i diritti di licenza di uso del suo titolare.

25. Qualora in una Provincia non vi fosse ancora la sede provinciale attiva, in via transitoria gli amministratori potranno essere iscritti alla Sezione ITALIA del Libro soci, questi verranno parificati ad una sede provinciale e avranno tutti i diritti sopra descritti costituendo di fatto una associazione provinciale, tra essi verrà nominato un presidente provinciale eletto dall’assemblea dei soci Sezione Italia che avrà le stesse funzioni, diritti e doveri di un Presidente Provinciale.

26. Soci Fondatori, sono composti dalla Giunta di Confabitare Italia regolarmente nominati al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo; anche essi costituiranno una sezione speciale del libro soci denominata Sezione Confabitare, verranno parificati ad una sede provinciale e avranno tutti i diritti sopra descritti costituendo di fatto una associazione provinciale, tra essi verrà nominato un presidente provinciale eletto dall’assemblea dei soci Sezione Confabitare che avrà le stesse funzioni, diritti e doveri di un Presidente Provinciale.

 

Art. 5 – Piena autonomia delle Associazioni Confamministrare e della CONFAMMINISTRARE ITALIA.

1. Ogni Associazione aderente mantiene la propria autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale.

2. Ogni Associazione locale ha l’obbligo di compilare ogni anno il rendiconto della propria attività, da inviarsi alla Direttivo Nazionale.

3. Il Direttivo Provinciale stabilisce annualmente la quota associativa da far corrispondere ai propri associati in ambito provinciale sia per il nuovo tesseramento che per i rinnovi annuali.

4. Alla sede Nazionale vanno inviati, senza eccezione alcuna, entro il mese di Gennaio di ogni anno, mediante PEC o lettera raccomandata, gli elenchi degli iscritti al 31.12 dell’anno precedente, per il riscontro contributivo da conferire alla sede Nazionale, nonché per la valutazione del diritto di voto sia in sede di Assemblea sia in sede di Congresso.

5. Le strutture territoriali dell’Associazione Nazionale Confamministrare non rappresentano diramazioni dell’associazione principale, ma autonomi centri di imputazione di interessi. Esse:

a) hanno piena soggettività giuridica e piena legittimazione sia attiva che passiva in eventuali giudizi;

b) hanno piena autonomia patrimoniale;

c) redigono e gestiscono un proprio Bilancio;

d) hanno proprie sedi locali, con organizzazioni distinte da quella di vertice e caratterizzate, quanto meno, dall’Assemblea e da un Organo Direttivo; hanno completa autonomia d’iniziativa e di attività nell’ambito degli orientamenti politici dell’Assemblea e del Congresso Nazionale Confamministrare e del suo Direttivo Nazionale, con particolare riguardo alle tematiche del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal proprio Statuto, alla politica sindacale generale della Confamministrare ed alla formazione degli organi nazionali.

6. Ogni Associazione territoriale consegna al proprio socio la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni della CONFAMMINISTRARE ITALIA, sul modello deliberato del Direttivo Nazionale.

7. Le Associazione territoriali sono pienamente consapevoli, quale condizione determinante per la loro partecipazione al sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA:

a) di essere le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere e di assumere, in via esclusiva, la qualità di parti nelle relative controversie;

b) che l’associazione nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle associazioni locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni. Altrettanto dicasi per l’autonomia reciproca tra le singole sedi territoriali dislocate nel territorio nazionale.

8. In concreto, quindi, l’associazione Confamministrare Provinciale ha una piena autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale che la rende indipendente rispetto all’associazione nazionale, assegnataria di un autonomo codice fiscale, autonomo rapporto di conto corrente, autonomi organi amministrativi e contabili, una struttura organizzativa propria (presidente, vice presidente, assemblea, comitato esecutivo, collegio dei revisori, ecc.) che la distingue dall’Associazione nazionale.

9. Rimane di esclusivo controllo e regolamentazione Nazionale l’attività formativa obbligatoria ai sensi delle già citate Leggi 4/2003 e 220/2012 e s.m.i., le Associazioni territoriali dovranno attenersi alle disposizioni nazionali onde evitare che gli associati non ottemperino agli obblighi formativi.

10. Il direttivo nazionale decide annualmente le quote associative nazionale da corrispondersi da parte dei soci a vario titolo iscritti all’Associazione.

11. I consigli direttivi locali, ad ogni grado, decideranno in piena autonomia territoriale le quote locali, successivamente alla decisione nazionale e tenendo solo conto delle già decise quote nazionali.

12. Le quote nazionali dovranno essere raccolte dalle sezioni locali e versate annualmente alla cassa nazionale entro la data di volta in volta decisa dal consiglio direttivo nazionale.

 

Art. 6 – Disciplina di utilizzo del marchio depositato Confamministrare

1. La CONFAMMINISTRARE ITALIA ha ottenuto dai soci fondatori della prima Associazione Confamministrare nata nella Sede di Novara, il consenso ad utilizzare il marchio Confamministrare così come regolarmente registrato presso gli organi competenti, fino ad eventuale revoca.

2. L’autorizzazione è stata espressamente rilasciata anche alle sedi provinciali attualmente presenti sul territorio.

3. La CONFAMMINISTRARE ITALIA autorizza le singole Associazioni territoriali ad assumere nella denominazione il termine “Confamministrare” che andrà necessariamente accompagnato dal nome della Provincia in cui andrà ad operare, ferma la possibilità di revoca da parte del suo titolare a seguito dell’avviamento della procedura di esclusione normata nel presente statuto, la quale risultasse in stallo amministrativo. La Confamministrare Italia riconosce al titolare del marchio depositato “Confamministrare” l’esercizio di tutti i diritti di legge ivi compreso il diritto di revoca del suo utilizzo.

4. A fronte dell’eventuale revoca dell’autorizzazione, l’Associazione territoriale dovrà interrompere l’utilizzo del marchio e dovrà eliminare il termine “Confamministrare” dalla propria denominazione.

5. Lo statuto dell’Associazione Provinciale o comunque territoriale dovrà contenere il seguente articolo: <<Il termine “Confamministrare” contenuto nella denominazione dell’associazione viene inserito in virtù dell’autorizzazione in tal senso concessa, dal detentore dello stesso. Laddove il titolare del marchio revocasse la detta autorizzazione l’associazione dovrà immediatamente interrompere l’utilizzo del marchio in ogni sua forma ed eliminare dalla propria denominazione il termine “Confamministrare in quanto di ciò si è tenuto in debito conto nella concessione in uso del marchio in rapporto al tempo di utilizzo”.

6. L’Associazione Provinciale, per utilizzare il termine Confamministrare ed il relativo marchio, dovrà rispettare lo spirito non lucrativo proprio delle associazioni, nonché tutto quanto previsto nel presente Statuto.

 

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE CONFAMMINISTRARE ITALIA –

Art. 7) Organi e Cariche Pag. 9 di 19

 

 

1. Gli organi di CONFAMMINISTRARE ITALIA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI E GESTORI IMMOBILIARI, sono:

a) CONGRESSO NAZIONALE;

b) PRESIDENTE NAZIONALE;

c) VICE PRESIDENTI NAZIONALI;

d) SEGRETARIO GENERALE;

e) COORDINATORE NAZIONALE;

f) TESORIERE NAZIONALE;

g) CENTRO STUDI NAZIONALE E PRESIDENTE CENTRO STUDI CONFAMMINISTRARE ITALIA

h) GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE;

i) COORDINATORI REGIONALI;

j) DIRETTIVO NAZIONALE;

k) ASSEMBLEA NAZIONALE;

l) COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALE.

m) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

n) DIRETTORE GENERALE

2. Tutte le cariche sociali sopra elencate possono essere ricoperte solo da persone fisiche che abbiano i requisiti richiesti, sotto specificati per ogni carica, a condizione che la rispettiva Associazione Provinciale di appartenenza sia in regola con il versamento della quota associativa e con gli altri obblighi statutari.

3. Ciascuna Associazione Provinciale Confamministrare che sia in regola con tutti gli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto ha diritto di esercitare, per il tramite del suo rappresentante legale, il diritto di voto nei diversi organismi dove è prevista la sua presenza, secondo le norme del presente Statuto, nonché del relativo Regolamento, e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento del livello provinciale.

4. Nelle Assemblee di tutti i livelli, nazionali, provinciali e comunque confederali non è ammessa la rappresentanza mediante delega, salvo comprovate e documentate ragioni scritte da far pervenire entro 48 ore precedenti l’adunanza al Presidente Nazionale o alla Segreteria Generale in carica. In ogni caso non può essere delegata persona che non risulti iscritta all’Associazione Confamministrare.

5. Tutti i candidati, a qualsiasi carica, debbono essere già iscritti alla Confamministrare alla data della convocazione. In particolar modo, i candidati alle cariche di Coordinatore Regionale, da scegliersi tra i Presidenti Provinciali, debbono risultare iscritti da almeno dodici mesi alla CONFAMMINISTRARE ITALIA.

6. Il funzionamento degli Organi di CONFAMMINISTRARE ITALIA è regolato come segue:

 

A) IL CONGRESSO NAZIONALE

 

1. Il Congresso Nazionale della CONFAMMINISTRARE ITALIA è costituito dai rappresentanti di tutte le Associazioni Provinciali in regola con i contributi associativi.

2. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogni sette anni.

3. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta, motivata, di Associazioni territoriali provinciali che costituiscano almeno due terzi delle Associazioni aderenti ed in ogni caso rappresentino il 75% delle Associazioni in regola con l’iscrizione al sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA.

4. Il Congresso Nazionale può essere altresì convocato, in via straordinaria, dall’Assemblea Nazionale con delibera assunta, per ragioni motivate, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

5. La convocazione del Congresso Nazionale deve essere comunicata alle Associazioni aderenti con almeno sei mesi di preavviso.

6. In ogni caso al Congresso Nazionale hanno diritto di voto i Presidenti delle Associazioni Provinciali, a condizione che tali sedi siano state costituite e facenti parte della CONFAMMINISTRARE ITALIA da almeno 12 mesi e che il loro rappresentante legale abbia tale carica di Presidente Provinciale da almeno 12 mesi, il tutto per meglio tutelare il raggiungimento dello scopo non economico dell’associazione nell’interesse dell’organizzazione tutta.

7. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente del Congresso. Le delibere vengono adottate sempre a maggioranza.

8. Nel rispetto del principio democratico e di rappresentanza, tutti i Presidenti Provinciali hanno diritto ad esprimere un voto. Ulteriori voti da assegnare all’Associazione Provinciale saranno definiti in un apposito Regolamento Elettorale, che dovrà prevedere adeguate ponderazioni tra le sedi.

9. Spetta al Congresso Nazionale l’elezione del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale, del Segretario Generale, del Coordinatore Nazionale, del Tesoriere Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente. Discute e delibera sulle politiche di indirizzo generale della CONFAMMINISTRARE ITALIA e su tutte le questioni di maggiore importanza al fine del raggiungimento dello scopo associativo. Delibera, con le medesime maggioranze e quorum costitutivi, sulle eventuali modifiche dello Statuto, sull’eventuale revoca delle cariche nazionali nel caso di gravi inadempienze o di condanne penali passate in giudicato, nonché sull’eventuale scioglimento della CONFAMMINISTRARE ITALIA.

 

B) PRESIDENTE NAZIONALE

 

1. Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso e dura in carica sette anni; può essere scelto soltanto tra i Presidenti Provinciali e può essere rieletto per un successivo secondo mandato.

2. Prima delle elezioni, il candidato dovrà porre all’attenzione del Congresso Nazionale un Programma e proporre i membri della Giunta che andrebbe a presiedere in caso di elezione (Vice Presidenti, Segretario Generale, Coordinatore Nazionale, Tesoriere).

3. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’Associazione CONFAMMINISTRARE ITALIA di fronte a terzi ed in giudizio; mette in esecuzione le delibere del Direttivo Nazionale; rappresenta l’Associazione verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati.

4. Egli convoca l’Assemblea Nazionale annuale, Presiede la Giunta Esecutiva Nazionale e il Direttivo Nazionale. Eventuali emolumenti in favore del Presidente saranno deliberati dalla Direttivo Nazionale.

5. Al Presidente Nazionale spettano: la rappresentanza sindacale nazionale della CONFAMMINISTRARE ITALIA, il mantenimento dei rapporti politici e sindacali, le relazioni inter-associative, la cura dei rapporti con l’estero nel rispetto dello scopo associativo, la supervisione e la vigilanza dell’associazione, i rapporti con la carta stampata, le televisioni ed in genere con gli organi d’informazione; i contatti con gli Enti Pubblici, con gli Organi di Governo, con il Parlamento, con i Partiti Politici, con le organizzazioni di settore.

6. In caso di impedimento, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vicepresidente piu’anziano. In caso di cessazione dalla carica, il Vicepresidente dovrà convocare senza indugio il Congresso Nazionale per l´elezione del nuovo Presidente.

 

C) VICE PRESIDENTE O PRESIDENTI NAZIONALI

 

1. Il Vice Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale, dietro indicazione del Presidente Nazionale; la sua carica è strettamente legata a quella del Presidente Nazionale, decade naturalmente con il mandato di quest’ultimo e può essere rieletto.

2. Il Vice Presidente Nazionale potrà essere scelto fra i Presidenti Provinciali o potrà essere persona fisica iscritta al sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA che meriti tale carica, per motivi curricolari o di merito. 

3. Il Congresso Nazionale, in caso di revoca del Presidente Nazionale, può optare per la non decadenza del mandato di Vice Presidente Nazionale, che in ogni caso andrà riconfermato con la nomina della nuova Giunta Esecutiva Nazionale; in attesa di nomina del nuovo Presidente Nazionale, egli potrà solo ottemperare alla ordinaria amministrazione dell’Associazione, assumendone la rappresentanza legale anche nei confronti di terzi.

4. Eventuali emolumenti in favore del Vice Presidente Nazionale saranno deliberati dalla Direttivo Nazionale.

5. Il Vice Presidente Nazionale piu’ anziano riveste integralmente le funzioni di Presidente Nazionale in caso di impedimento temporaneo del Presidente Nazionale.

6. Il Vice Presidente Nazionale, sulla base delle direttive impartite dal Presidente Nazionale, concorre all’esecuzione delle delibere del Direttivo Nazionale.

7. Spetta al Vice Presidente Nazionale coordinare e gestire i rapporti interassociativi con le Associazioni strettamente legate o emanazione diretta di Confamministrare, coadiuvare il Presidente Nazionale e gli altri membri di Giunta nello svolgimento dell’attività associativa. Il suo incarico può essere revocato, su indicazione del Presidente Nazionale per cause gravi e motivate, dal Congresso Nazionale a maggioranza relativa.

 

D) SEGRETARIO GENERALE

 

1. Il Segretario Generale viene eletto dal Congresso Nazionale, dietro indicazione del Presidente Nazionale; la sua carica è strettamente legata a quella del Presidente Nazionale, decade naturalmente con il mandato di quest’ultimo e può essere rieletto.

2. Il Segretario Generale potrà essere scelto fra i Presidenti Provinciali o tra i Coordinatori Regionali o potrà essere persona fisica iscritta al sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA che meriti tale carica, per motivi curricolari o di merito.

3. L’Assemblea Nazionale, in caso di revoca del Presidente Nazionale, può optare per la non decadenza del mandato di Segretario Generale, che in ogni caso andrà riconfermato con la nomina della nuova Giunta; in attesa di nomina del nuovo Presidente Nazionale, egli potrà solo ottemperare alla ordinaria amministrazione dell’Associazione.

4. Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni del Direttivo Nazionale, di cui fa parte di diritto, sulla base delle direttive impartite dal Presidente, concorre all’esecuzione delle delibere del Direttivo Nazionale e sovrintende al funzionamento degli uffici dell’Associazione.

5. Spetta al Segretario Generale coadiuvare il Presidente Nazionale nei contatti con la Pubblica Amministrazione e i privati; gestire e organizzare le attività associative, i servizi associativi, le convenzioni e le attività di servizio nazionale, il Centro Comunicazioni e Stampa, il marketing associativo ed il Centro Studi Nazionale.

6. L’incarico di Segretario Generale può essere revocato dal Presidente e/o dall’assemblea a maggioranza relativa per cause gravi e motivate.

7. Eventuali emolumenti in favore del Segretario Nazionale saranno deliberati dal Direttivo Nazionale.

 

E) COORDINATORE NAZIONALE

 

1. Il Coordinatore Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale dietro indicazione del Presidente Nazionale; la sua carica è strettamente legata a quella del Presidente Nazionale, decade naturalmente con il mandato di quest’ultimo e può essere rieletto.

2. Il Coordinatore Nazionale può essere scelto fra i Presidenti Provinciali o i Coordinatori Regionali o può essere persona fisica iscritta al sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA che meriti tale carica, per motivi curricolari o di merito.

3. L’Assemblea Nazionale, in caso di revoca del Presidente Nazionale, può optare per la non decadenza del mandato di Coordinatore Nazionale, che in ogni caso andrà riconfermato con la nomina della nuova Giunta; in attesa di nomina del nuovo Presidente Nazionale, egli potrà solo ottemperare alla ordinaria amministrazione dell’Associazione.

4. Eventuali emolumenti in favore del Coordinatore Nazionale saranno deliberati dal Direttivo Nazionale.

5. Il Coordinatore Nazionale è membro della Giunta Esecutiva Nazionale; coadiuva il Presidente Nazionale sulla base delle direttive impartite dalla Direttivo Nazionale.

6. Spetta al Coordinatore Nazionale relazionarsi con i Coordinatori Regionali affinché vengano ottemperati tutti gli obblighi della loro carica.

7. Egli altresì fissa gli standard qualitativi minimi che ogni Associazione territoriale deve avere, svolgendo anche funzioni ispettive e di controllo a tutti i livelli, sia regionale sia provinciale, con e senza Delegazioni.

8. L’incarico di Coordinatore Nazionale può essere revocato dal Presidente Nazionale e dall’Assemblea Nazionale, a maggioranza relativa, per cause gravi e motivate.

 

F) TESORIERE NAZIONALE

 

1. Il Tesoriere Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale, dietro indicazione del Presidente Nazionale. La sua carica è strettamente legata a quella del Presidente Nazionale, decade naturalmente con il mandato di quest’ultimo e può essere rieletto.

2. Il Tesoriere Nazionale può essere scelto fra i Presidenti Provinciali o può essere persona fisica iscritta al sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA che meriti tale carica, per motivi curricolari o di merito.

3. L’assemblea, in caso di revoca del Presidente Nazionale, può optare per la non decadenza del mandato di Tesoriere Nazionale, che in ogni caso andrà riconfermato con la nomina della nuova Giunta; in attesa di nomina del nuovo Presidente Nazionale, egli potrà solo ottemperare alla ordinaria amministrazione dell’Associazione.

4. Il Tesoriere Nazionale riveste il ruolo di membro della Giunta Esecutiva Nazionale.

5. Tra le funzioni proprie del suo incarico, deve redigere il Rendiconto annuale federale, riscuotere le quote dalle singole Associazioni Provinciali, rendere conto al Direttivo Nazionale della cassa dell’associazione. Il tesoriere ha poteri di firma congiunta e disgiunta sul conto corrente bancario intestato a CONFAMMINISTRARE ITALIA;

6. L’incarico di Tesoriere Nazionale può essere revocato dall’Assemblea Nazionale, a maggioranza relativa, per cause gravi e motivate.

 

G) CENTRO STUDI NAZIONALE E PRESIDENTE CENTRO STUDI CONFAMMINISTRARE ITALIA

 

1. Il Centro Studi Confamministrare Italia è l´organo scientifico e divulgativo dell´Associazione.

2. Ha un proprio logo scelto ed approvato dalla Giunta nazionale di Confamministrare Italia.

3. È composto dal Presidente dello stesso Centro Studi, dal Presidente della Confamministrare Italia e dal Direttore Generale e da quattro esperti del settore condominiale ed immobiliare scelti dalla Giunta Nazionale.

4. Il centro Studi è presieduto dal Presidente Nazionale del centro studi.

5. Tutti i membri sono nominati dalla Giunta Nazionale anche su proposta della Direttivo Nazionale.

6. Le funzioni organizzative e direttive sono assunte dal Presidente del Centro Studi Nazionale, nominato in tal senso direttamente dalla Giunta Nazionale e con tutte le funzioni di rappresentanza del medesimo Comitato, che utilizzerà un logo specifico che risulterà comunque di proprietà dell’associazione.

7. Il Centro Studi, si occupa della formazione e dell´aggiornamento professionale degli associati; promuove e cura la divulgazione di pubblicazioni scientifiche relative al settore del diritto condominiale ed immobiliare, alla formazione all´aggiornamento professionale in detti settori ed in ogni altra branca giuridica e tecnica relativa alla gestione immobiliare ed al condominio; redige i programmi per i corsi di formazione assiste l´Associazione nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere, dei progetti da studiare e proporre, e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari, a livello soprattutto formativo ed informativo; acquisisce pareri e giudizi qualificati sotto il profilo tecnico/legale/scientifico in ordine alle implicazioni di tali iniziative, progetti e collaborazioni;

8. Svolge, inoltre, una funzione tecnico-consultiva in merito alla programmazione annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo o un Presidente Territoriale ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

9. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Presidente del Centro Studi e dai quattro esperti nominati, scelti tra gli associati o anche le persone fisiche e giuridiche esterne, enti, ed istituzioni particolarmente qualificate nell´ambito della ricerca ed è presieduto dal Presidente Nazionale del centro studi.

10. Il Centro Studi ha competenza in ordine all´interpretazione autentica ed ai pareri sul Regolamento di attuazione del centro studi che verrà redatto ed approvato dalla Giunta Nazionale di Confamministrare Italia;

11. Dirime le controversie in merito all´interpretazione ed all´applicazione del Regolamento; propone la modifica e l´eventuale abrogazione di norme del Regolamento per eventuali adeguamenti normativi;

12. vigila e dirime le controversie in ordine all´uso ed all´utilizzo di tutti i marchi ed i loghi del centro studi.

13. Il Centro Studi è convocato dal Presidente anche in via telematica, o su specifica richiesta di almeno 1/3 dei componenti, ogni qualvolta sia richiesto dalle circostanze e dalle esigenze.

14. Il Presidente del Centro Studi Nazionale è componente dell´organo Giunta Esecutiva Nazionale è l’organo esecutivo che, sotto la direzione del Presidente Nazionale, pone in attuazione le deliberazioni della Giunta Nazionale, del Direttivo Nazionale di Confamministrare

15. Il Centro Studi Nazionale sovrintende, predispone, regolamenta tutta l’attività formativa obbligatoria di tutti gli iscritti alle Confamministrare territoriali.

16. Il centro studi può prendere provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti che non abbiano adempiuto agli obblighi formativi

17. Tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo potrà essere integrato e implementato nel regolamento per la formazione ai sensi delle Leggi 4/2003 e 220/2012 e s.m.i. redatto e approvato dalla Giunta Nazionale di Confamministrare Italia

 

H) GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

 

18. La Giunta Esecutiva Nazionale è l’organo esecutivo che, sotto la direzione del Presidente Nazionale, pone in attuazione le deliberazioni del Direttivo Nazionale e sovrintende all’attività degli uffici e dei servizi di CONFAMMINISTRARE ITALIA, oltre a predisporre le questioni da porre all’attenzione del Direttivo Nazionale e del Congresso Nazionale.

19. E’ composta da: Presidente Nazionale, Segretario Generale, Coordinatore Nazionale, Vice Presidenti Nazionali, Presidente Centro Studi Nazionale e Tesoriere Nazionale. Essa delibera a maggioranza dei presenti alle riunioni.

20. Si riunisce su invito del Presidente Nazionale; può assumere decisioni d’urgenza di competenza del Direttivo Nazionale o dell’Assemblea Nazionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile dell’organo competente.

21. Il Presidente Nazionale può chiedere al Direttivo Nazionale la revoca del mandato alla Giunta Esecutiva Nazionale e proporre una nuova Giunta, oppure proporre la sostituzione di uno o più membri della Giunta.

22. La Giunta esecutiva nazionale predispone: il regolamento attuativo del presente Statuto, ivi compreso il regolamento elettorale, il Codice Etico, il regolamento attuativo sul marchio Confamministrare, il regolamento per la formazione ai sensi delle Leggi 4/2003 e 220/2012 e s.m.i., il regolamento di Attività di Audit e Social Media Policy di CONFAMMINISTRARE ITALIA.

23. Delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità il voto del Presidente Nazionale ha prevalenza decisionale.

 

I) COORDINATORI REGIONALI

 

1. I Coordinatori Regionali vengono eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Associazioni Provinciali che costituiscono il territorio Regionale come da vigenti Leggi.

2. I Coordinatori Regionali eletti rimangono in carica per 5 anni, salvo dimissioni scritte e motivate al Presidente Nazionale.

3. L’elezione dei Coordinatori regionali può avvenire in sede di Assemblea Nazionale, oppure singolarmente in ogni ambito territoriale, previa convocazione delle Associazioni Provinciali aventi diritto per competenza territoriale.

4. Alla votazione, anche se svolta in ambito territoriale, dovranno presenziare in qualità di Presidente del seggio o il Presidente Nazionale o il Vice Presidente Nazionale o un loro delegato facente parte della Giunta Esecutiva Nazionale.

5. L’elezione è valida con la partecipazione del 50% degli aventi diritto e a maggioranza semplice dei votanti. Verrà eletto il candidato che raggiungerà la maggioranza relativa dei voti. Nel caso di parità varrà l’elezione del Candidato che rappresenta il maggior numero di associati.

6. Spetta ai Coordinatori Regionali:

a) occuparsi dello Sviluppo e mantenimento regionale, interfacciandosi con le relative sedi Provinciali;

b) rappresentare il sistema CONFAMMINISTRARE ITALIA a livello istituzionale Regionale;

c) verificare, in caso di necessità, gli aspetti fiscali e legali delle Associazioni Provinciali;

d) curare i rapporti con enti e privati esterni in ambito regionale e con organi regionali;

e) curare i rapporti con il Centro Comunicazioni Nazionale e Regionale.

7. Il Coordinatore Regionale è membro del Direttivo Nazionale, con diritto di voto; ha altresì diritto di veto sulle delibere dei Direttivi Provinciali, relativamente al rispetto delle direttive nazionali e delle linee politiche e di indirizzo nazionali.

8. Per l’esercizio di tale diritto di veto, i Direttivi Provinciali sono obbligati ad inviare in via preventiva al Coordinatore Regionale le Convocazioni, complete di Ordini del Giorno, delle loro adunanze, alle quali il Coordinatore ha diritto di intervenire. Ove non intervenuto, l’Associazione Provinciale è tenuta ad inviare al Coordinatore copia del Verbale del Consiglio Direttivo entro quindici giorni. Le delibere si intendono valide qualora non pervenga veto da parte del Coordinatore nel termine di tre giorni dalla ricezione del suddetto Verbale.

9. Fermo restando che il Coordinatore Regionale ha diritto, ove creda, di nominare un Segretario e/o un Vice Coordinatore Regionale e/o costituire uno staff regionale (di cui avrà, sotto ogni profilo, la responsabilità), nel caso di strutture complesse possono essere costituiti CENTRI DI COORDINAMENTO REGIONALE, che possono anche avere forma giuridica di Associazione. Essi devono essere autorizzati dalla Direttivo Nazionale, ed hanno funzione logistica e di supporto alle Associazioni Provinciali.

10. L’incarico di Coordinatore Regionale può essere revocato dal Presidente Nazionale o dalla Giunta Esecutiva Nazionale per cause gravi e motivate.

 

J) DIRETTIVO NAZIONALE

 

1. Il Direttivo Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dal Vice Presidente Nazionale, dal Segretario Generale, dai singoli Coordinatori Regionali, dal Tesoriere Nazionale, dal Coordinatore Nazionale. 

2. Il Direttivo Nazionale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea Nazionale.

3. Esso provvede alla stesura del Rendiconto Economico Finanziario federale e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale, determina le quote associative annuali dovute dalle Associazioni Provinciali, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese di gestione ordinarie e straordinarie, emana i regolamenti attuativi del presente Statuto.

4. Il Direttivo Nazionale delibera a maggioranza dei propri membri ed è convocato dal Presidente Nazionale o da almeno due terzi dei suoi componenti.

5. Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno quindici giorni prima dell’adunanza, senza particolari formalità.

6. Esso ha facoltà di revocare, per gravi motivi, l’uso del logo/marchio Confamministrare e chiudere un’Associazione Provinciale, anche su indicazione del Coordinatore Regionale, con votazione a maggioranza semplice, ferma la ratifica nella prima Assemblea Nazionale utile.

7. Il Direttivo Nazionale può esprimersi, conformemente al presente Statuto, sull’aperture di nuove Associazioni Provinciali.

8. Il Direttivo Nazionale approva su indicazione della Giunta nazionale: il regolamento attuativo del presente Statuto, ivi compreso il regolamento elettorale, il Codice Etico, il regolamento attuativo sul marchio Confamministrare, il regolamento di Attività di Audit e Social Media Policy di CONFAMMINISTRARE ITALIA.

 

K) ASSEMBLEA NAZIONALE

 

1. I Presidenti delle Associazioni Provinciali, regolarmente eletti, formano l’Assemblea Nazionale, insieme ai membri del Direttivo Nazionale.

2. I Presidenti Provincial

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